RETRIBUZIONE VISITA MEDICA

Dall’Art.15 comma 2 del D.lgs 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza: “le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Dall’Art. 41 comma 4, sempre del D.lgs 81/2008 si evince che “le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche

Nell’Interpello n. 18/2014, Commissione per gli Interpelli, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si chiarisce che se il datore di lavoro vuol disporre l’organizzazione dei controlli sanitari all’infuori del normale orario di lavoro deve darne giustificazione con valide ragioni produttive. In quest’ultimo caso i lavoratori vanno comunque considerati inservizio per tutto il tempo di svolgimento dei controlli medici, con diritto quindi a percepire la retribuzione e ogni altra competenza collegata, anche se materialmente non si trovano sul posto di lavoro.

La direttiva della Comunità Europea in materia di orario di lavoro, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto sull’orario di lavoro, definisce come orario di lavoro qualunque momento in cui il lavoratore esercita la sua attività o le sue funzioni, restando a disposizione del datore di lavoro.

Le visite mediche che i lavoratori devono effettuare obbligatoriamente fanno parte dell’orario di lavoro a tutti gli effetti. Si tratta, infatti, di un obbligo strettamente collegato con l’attività lavorativa: pertanto, non è rilevante che, durante la visita medica e durante gli spostamenti effettuati per recarsi dal luogo di lavoro all’ambulatorio e viceversa, il dipendente non stia svolgendo le sue mansioni. Il dipendente, difatti, sta adempiendo a un obbligo previsto dalla legge e strettamente collegato con l’attività lavorativa: per cui, per tutta la durata degli accertamenti sanitari e degli spostamenti necessari, il lavoratore rientra nella disponibilità del datore di lavoro, e di conseguenza va retribuito.

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