“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”
Il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 definisce e le modalità e le indicazioni per accedere agli interventi di sostegno a favore delle famiglie, in merito ai congedi straordinari per il periodo compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.
ART. 2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting)
- 1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
- 2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
- Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità ai sensi della legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
- 3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa
- 4. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
- 5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione (..) con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- La domanda per il congedo indennizzato al 50% va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica.